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Statuto del Corpo Filarmonico Cittadino

ART. 1 – COSTITUZIONE E SEDE.
E’ costituita con sede in Malnate l’Associazione “Corpo Filarmonico Cittadino di Malnate”. Il Corpo Filarmonico Cittadino di Malnate è la Banda Cittadina nata nel 1853, che per lunga tradizione costituisce la più antica associazione ai fini musicali della città. L’Associazione Corpo Filarmonico Cittadino di Malnate, più avanti chiamata per brevità C.F.C. è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonchè del presente Statuto.

ART. 2 – SCOPO.
L’Associazione Corpo Filarmonico Cittadino di Malnate persegue i seguenti scopi:
– promuovere la pratica e diffusione di attività ricreative, musicali e artistiche;
– diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non;
– ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone enti ed associazioni;
– allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale affinché sappiano trasmettere l’amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
– proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale dell’educazione permanente;
– porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della musicoterapia, un sollievo al proprio disagio.

ART. 3 – FINALITA’.
L’Associazione Corpo Filarmonico Cittadino di Malnate per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare: educazione musicale ed insegnamento tramite Corsi di Orientamento, organizzazione di e/o partecipazioni a concerti, manifestazioni musicali, spettacoli, attività ricreative (gite, feste, spettacoli), partecipazioni a manifestazioni civili o religiose in ambito non solo locale. Si propone inoltre di curare l’edizione di stampe periodiche e non e di effettuare ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo. Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale; effettuare attività produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

ART. 4 – SOCI.
L’Associazione Corpo Filarmonico Cittadino di Malnate è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e sono disposti a mettere a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. I soci si dividono nelle seguenti categorie:
– soci musicanti: entrano a far parte dell’Associazione dopo valutazione del Consiglio Direttivo oppure frequentando il Corso di Orientamento Musicale organizzato dal C.F.C.;
– soci sostenitori: persone, enti o istituzioni tenuti al pagamento della quota associativa annuale nei termini previsti dall’Assemblea dei Soci;
– soci onorari: persone, enti o istituzioni ai quali l’Associazione deve particolare riconoscenza e che vengono nominati dall’Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.
Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

ART. 5 – DECADENZA DEI SOCI.
La qualifica di socio si perde:
– per morte;
– per morosità;
– per dimissioni da presentarsi per iscritto, con preavviso di almeno otto giorni;
– per esclusione.
La perdita della qualifica di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione, comunicato per iscritto, il socio escluso ha 30 giorni di tempo per presentare ricorso all’Assemblea che lo esaminerà durante la prima seduta utile.

ART. 6 – DOVERI DEI SOCI.
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di regolamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, esplusione della Associazione.

ART. 7 – DIRITTI DEI SOCI.
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. E’ esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio efficacemente assunta permane sino al verificarsi di uno dei requisiti di cessazione previsti all’articolo 5.

ART. 8 – PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE.
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
– beni mobili;
– contributi;
– donazione e lasciti;
– rimborsi;
– attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
– ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea che ne determina l’ammontare. Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che ne decide l’utilizzo in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione, sottoponendo poi i relativi atti all’esame dell’assemblea. I proventi derivati da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione; il Consiglio Direttivo delibera sull’utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 9 – BILANCIO.
L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

ART. 10 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE.
Gli organi dell’Associazione sono:
– l’Assemblea dei Soci
– il Consiglio Direttivo
– il Presidente
Tutte le cariche sociali sono elettive.

ART. 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI.
L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è presieduta dal Presidente che la convoca in via ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 dei soci. In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L’ assemblea strarodinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta con lettera non raccomandata e/o avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 10 giorni prima della data dell’assemblea. L’avviso di convocazione deve contenere giorno, ora e sede della convocazione, ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non hanno voto come in quelle che riguardano la loro responsabilità. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare, insieme alla sintesi del dibattito, da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’assemblea.

ART. 12 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA.
L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
– approva il bilancio preventivo e consuntivo;
– discute ed approva il programma annuale formulato dal Consiglio Direttivo;
– elegge il Consiglio Direttivo, determinandone previamente il numero di componenti;
– approva il regolamento interno;
– delibera sulle responsabilità degli amministratori;
– discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del giorno.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione. Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almento tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L’assemblea straordinaria delibera lo sciogliemento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

ART. 13 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO.
Il Consiglio Direttivo è composto fino ad un massimo di 15 membri, eletti dall’Assemblea fra i componenti, la maggioranza dei quali è rappresentata da soci Musicanti al fine di valorizzare il maggiore impegno a livello musicale. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente oppure su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, subentreranno automaticamente i primi in graduatoria tra i non eletti delle ultime elezioni. Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell’Assemblea Straordinaria. Il componente del Consiglio che non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall’incarico.

ART. 14 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione Corpo Filarmonico Cittadino di Malnate. Ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
– predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
– fissare la data dell’Assemblea;
– presentare annualmente all’approvazione dell’Assemblea le relazioni del Presidente, del Maestro e del Tesoriere. Dalla relazione del Tesoriere devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, e le spese per capitoli e voci analitiche, nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso;
– propone all’Assemblea il Regolamento Interno e le modifiche di esso;
– ratifica o respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
– delibera in ordine all’esclusione dei soci come da art. 5;
– cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
– elabora il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
– elabora il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci di spesa le previsioni delle spese e delle entrate relative all’anno successivo.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’Associazione.

ART. 15 – IL PRESIDENTE.
Il presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; è autorizzato a riscuotere pagamenti di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo. Nel caso di impedimento sarà sostituito dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come variazioni allo stesso. Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi, in caso di insufficienza sociale, il Presidente, il Consiglio Direttivo, e chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell’Associazione. Gli altri soci per patto espresso non assumono tale obbligo.

ART. 16 – IL TESORIERE.
Il tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Può operare con Banche e Uffici Postali, aprire o stinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente.

ART. 17 – IL SEGRETARIO.
Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. E’ anche responsabile del trattamento dei dati personali di cui alla legge 196/2003.

ART. 18 – SCIOGLIMENTO.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utitlità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

ART. 19 – NORMA FINALE.
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.